SEZIONE (1)16. Diffamazione

  1. Chiunque pubblica, mediante scrittura, stampa, immagine, effigie o altra rappresentazione fissa all’occhio, falsità che espongono qualsiasi persona all’odio, al disprezzo, al ridicolo o che la fanno evitare, o che tendono a danneggiarla nella sua occupazione o quotidianità è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.

Pena. La violazione del codice penale (1)16 è un'Infrazione di classe E e prevede un risarcimento da MXN 10000 a MXN 300000.

Notes: Una diffamazione che è tale nei confronti del querelante senza la necessità di elementi esplicativi, come un incitamento, una insinuazione o un altro fatto estrinseco, è detta diffamazione a prima vista. Il linguaggio diffamatorio non calunnioso a prima vista non è perseguibile a meno che il querelante non affermi e dimostri di aver subito un danno come conseguenza immediata.

Un ufficiale di pace può intentare un’azione per diffamazione contro un individuo che ha presentato una denuncia sostenendo cattiva condotta, condotta criminale o incompetenza, se tale denuncia è falsa, stata presentata con la consapevolezza che era falsa e che è stata fatta con dispetto, odio, o cattiva volontà. La conoscenza della falsità della denuncia può essere dimostrata dimostrando che il denunciante non aveva ragionevoli motivi per ritenere che la dichiarazione fosse vera e che il denunciante ha mostrato una sconsiderata noncuranza per l’accertamento della verità.

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