SEZIONE (1)09. Omicidio Colposo
Chiunque provoca involontariamente, a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, la morte altrui è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.
È altresì colpevole ai sensi di questa sezione di codice colui che, per omissione, qualora ne esista un obbligo giuridico, o indirettamente, cagiona la fine della vita altrui attraverso azione non premeditata o priva di intento di uccidere.
Pena. La violazione del codice penale (1)09 è un Crimine di classe A prevede una multa a discrezione della Corte.
Detenzione:
(II) Crimini di classe ANotes: Bisogna ricordare che l’omicidio colposo è un omicidio che non è stato premeditato e che di conseguenza non abbia dato modo, al fautore di questo, di fermarsi e quindi riflettere prima della sua perpetrazione. L’opportunità di riflettere, e dunque di cambiare linea di condotta, dimostra premeditazione e di conseguenza è omicidio. Omicidio Colposo è imputato unicamente quando qualche sorta di negligenza o involontarietà può essere provata e dimostrata dinanzi alla corte. Uccidere qualcuno quando sotto effetto di stupefacenti o in stato alterato, è pertanto Omicidio Colposo a seconda delle condizioni e intenzioni. La capacità decisionale, in casi come questi, è interamente lasciata al giudice, che dovrà prendere in considerazione i moventi e le condizioni in cui l’omicidio è avvenuto prima di emanare la sentenza.
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