SEZIONE (1)11. Morte di un Pubblico Ufficiale
Chiunque cagiona, volontariamente e illegalmente, o è sconsiderato nel fatto che possa causare o causi, la morte di un qualunque ufficiale di pace in servizio, paramedico, vigile del fuoco, membro delle forze armate, impiegato statale nell’esercizio delle proprie funzioni, un giudice o un politico per motivi politici, è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.
È altresì colpevole ai sensi di questa sezione di codice colui che, durante l’esecuzione di un crimine, commette l’omicidio di un ostaggio o di un civile da lui volontariamente sequestrato per motivi politici, di riscatto o personali.
Tale sezione di codice si estende anche a colui che commette un omicidio di un ufficiale di pace per qualunque ragione legata all’esercizio del proprio lavoro o per ragioni legate al suo status.
Pena. La violazione del codice penale (1)11 è un Crimine di classe S e comprende SEMPRE E COMUNQUE l’ergastolo senza condizionale.
Detenzione:
(I) Crimini di classe SNotes: L’omicidio di un ufficiale di pace fuori servizio che interviene per sventare un crimine conta come omicidio di un ufficiale regolarmente in servizio. L’intervento in un crimine da parte dell’ufficiale di pace ne determina, sin dal momento del suo intervento, la sua entrata in servizio e, pertanto, equivale alla violazione del codice "(1)10. Omicidio" ed è punibile secondo i sensi del medesimo codice.
SEZIONE (1)10. OmicidioLast updated