SEZIONE (1)14. Tortura

  1. Chiunque causa intenzionalmente estremo dolore o sofferenza, siano questi di natura fisica o psicologica, all’altrui persona è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.

  2. Chiunque causa intenzionalmente dolore o sofferenza per il comprovato scopo di vendetta, estorsione, persuasione o qualunque altra motivazione derivata da scopi sadici è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.

Pena. La violazione del codice penale (1)14 è un Crimine di classe S e prevede una multa a discrezione della Corte.

Detenzione:

(I) Crimini di classe S

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