SEZIONE (1)14. Tortura
Chiunque causa intenzionalmente estremo dolore o sofferenza, siano questi di natura fisica o psicologica, all’altrui persona è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.
Chiunque causa intenzionalmente dolore o sofferenza per il comprovato scopo di vendetta, estorsione, persuasione o qualunque altra motivazione derivata da scopi sadici è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.
Pena. La violazione del codice penale (1)14 è un Crimine di classe S e prevede una multa a discrezione della Corte.
Detenzione:
(I) Crimini di classe SLast updated