SEZIONE (1)07. Percosse a Pubblico Ufficiale

  1. Chiunque commette intenzionalmente e illegalmente un uso di forza o violenza sulla persona altrui, intenta a svolgere un servizio pubblico, è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.

Pena. La violazione del codice penale (1)07 è un Crimine di classe B e prevede una multa da MXN 30000 a MXN 60000.

Detenzione:

(III) Crimini di classe B

Notes: Se le ferite procurate sono giudicate potenzialmente mortali, il reato configurabile sarà quello di Tentato Omicidio.

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