SEZIONE (1)13. Rapimento di persona

  1. Chiunque forzatamente, o tramite qualsiasi altro mezzo per incutere timore, ruba o prende, trattiene o detiene l’altrui persona senza il suo consenso è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.

  2. Chiunque arresta o detiene ingiustamente l’altrui persona e, così facendo, sottopone quest’ultima, senza motivazione o per motivi costituenti in sé reato, a un tempo di prigionia prolungato è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.

Pena. La violazione del codice penale (1)13 è un Crimine di classe A. Il reato diviene di classe S qualora la persona rapita sia un pubblico ufficiale, un politico (e il rapimento di quest’ultimo avvenga per motivazioni politiche) o un minore. Prevede una multa a discrezione della Corte.

Detenzione:

(II) Crimini di classe A(I) Crimini di classe S

Notes: Tale sezione, al pari del sequestro di persona, non si applica a un arresto da privato cittadino effettuato nella completa conformità ed assoluta legalità di quanto specificato nell’apposita sezione del codice penale. La differenza tra sequestro di persona e rapimento è determinata anche dal tempo di durata della detenzione. La presa in ostaggio di un qualunque cittadino è sempre e comunque considerato rapimento, indifferentemente dalle azioni del reo o dal tempo di prigionia.

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