⦁ TITOLO IX. CODICE STRADALE, MARITTIMO ED AVIATORIO

CODICE STRADALE, MARITTIMO ED AVIATORIO

Applicabilità del Titolo 9

  1. Il seguente titolo si applica alla guida di qualsiasi veicolo o velocipede su una qualunque strada all’interno dello Stato di Grand Senora.

  2. Il seguente titolo si applica anche ai pedoni presenti su qualsiasi strada all’interno dello Stato di Grand Senora.

  3. Una “strada” è una via o un luogo di qualsiasi natura, mantenuto aperto all’uso del pubblico per scopi di transito o viaggio veicolare.

  4. Un “veicolo” è un qualsiasi mezzo mediante il quale una qualsiasi persona o proprietà può essere spinta, spostata o trainata, ad eccezione dei mezzi utilizzabili esclusivamente sui binari.

  5. Si considera “un’infrazione stradale” qualsiasi violazione del Codice della Strada commessa dal conducente di un veicolo mentre è in movimento.

  6. Un “autoveicolo” è un veicolo che non è mosso esclusivamente dalla forza umana.

  7. Ai fini di questa parte di codice, imbarcazioni e aeromobili sono considerati veicoli a motore e, pertanto, sottoposti alle medesime limitazioni, leggi e regolamenti di un qualsiasi veicolo a motore.

  8. Chiunque guida una bicicletta o guida un qualsiasi velocipede su una qualsiasi carreggiata è soggetto a tutti i diritti e disposizioni applicabili al conducente di un qualunque altro tipo di veicolo secondo questo titolo, ad eccezione di quelle disposizioni che, per loro stessa natura, non possono avere.

  9. Dopo 7 giorni dalla data e l'ora del sequestro di un veicolo da parte di un' agente di pace, per qualsiasi reato che ne includa il sequestro del veicolo, esso sarà portato all'autodemolizione e non potrà essere recuperato.

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