SEZIONE (7)14. Immigrazione Clandestina

  1. Qualsiasi cittadino straniero si rechi nel territorio del Messico in mancanza delle necessarie documentazioni e/o autorizzazioni è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.

  2. Qualsiasi cittadino straniero che permanga nel territorio del Messico oltre i termini fissati dalle idonee documentazioni e/o autorizzazioni è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.

Pena. La violazione del codice penale (7)14 prevede la immediata deportazione del reo verso il Paese di cittadinanza e una multa da MXN 700000.

Il soggetto trovato colpevole di ulteriori reati commessi sul territorio messicano oltre il reato ai sensi di questa sezione di Codice, è sottoposto all' identificazione come "persona non grata" nei pubblici registri di riferimento oltre alla multa da MXN 700000.

Notes: la presente sezione di codice deve essere cumulata ad ogni altro reato contestato al clandestino.

La durata del provvedimento di repellenza come "persona non grata" è sottoposta alla valutazione del Secretario de Justicia de Grand Senora, secondo la gravità dei reati contestati e la recidività dei rei.

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