SEZIONE (7)08. Terrorismo

  1. Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona o agisce con l’intenzione di intimidire la popolazione civile, influenzare le politiche del governo o la sua condotta, è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.

Pena. La violazione del codice penale (7)08 è un Crimine di classe S e prevede una multa da MXN 400000 a MXN 2000000.

Detenzione:

(I) Crimini di classe S

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