SEZIONE (7)09. Frode Elettorale
Chiunque, compreso un funzionario elettorale, che in qualsiasi elezione per una carica federale o statale, intimidisce, minaccia, costringe o tenta di intimidire, minacciare o costringere qualsiasi persona per registrarsi a votare, tentare di registrarsi o votare o li esorta a farlo è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.
Chiunque, compreso un funzionario elettorale, che priva consapevolmente e deliberatamente, froda o tenta di privare o frodare i residenti di tale stato di un processo elettorale equo e imparziale è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.
Pena. La violazione del codice penale (7)07 è un Crimine di classe A e prevede una multa da MXN 120000 a MXN 360000.
Detenzione:
(II) Crimini di classe ALast updated