SEZIONE (7)07. Traffico di Esseri Umani

  1. Chiunque consapevolmente e volontariamente detiene in condizioni di servitù involontaria o vende in qualsiasi condizione di servitù involontaria, qualsiasi altra persona per qualsiasi periodo, o porta in Messico qualsiasi persona così detenuta, è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.

  2. Chiunque osta, tenta di ostacolare, o comunque interferisce o impedisce l'applicazione del presente articolo è colpevole ai sensi di questa sezione di codice come se avesse commesso il fatto.

  3. Chiunque, essendo il comandante o la persona a capo di qualsiasi nave o tipo di mezzo, riceve a bordo o trasporta qualsiasi altra persona con la consapevolezza o l'intenzione che tale persona debba essere trasportata da qualsiasi luogo all'interno del Messico in qualsiasi altro luogo per essere detenuta o venduta come uno schiavo, o porta via da qualsiasi luogo all'interno del Messico una tale persona con l'intento che possa essere detenuta o venduta come schiava è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.

  4. Chiunque, essendo il comandante o la persona a capo di qualsiasi nave o tipo di mezzo riceve a bordo o trasporta qualsiasi altra persona sprovvista di regolare documentazione ed autorizzazione, con la consapevolezza o l'intenzione che tale persona debba essere trasportata da qualsiasi luogo all'interno del Messico in qualsiasi altro luogo ovvero da qualsiasi altro luogo in un luogo all’ interno del Messico è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.

Pena. La violazione del codice penale (7)07 è un Crimine di classe S e prevede una multa da MXN 240000 a MXN 500000.

Detenzione:

(I) Crimini di classe S

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