SEZIONE (9)28. Parcheggio Disabili

  1. Il disabile o veterano di guerra disabile, regolarmente registrato presso il dipartimento di polizia locale affinché sia noto il suo status, è autorizzato a sostare senza limiti di tempo in una delle seguenti zone:

  • In una qualsiasi area a traffico limitato destinata esclusivamente al parcheggio di disabili e/o veterani di guerra.

  • In una qualsiasi area di parcheggio che è limitata per quanto riguarda la durata del parcheggio come indicato dall’apposito cartello.

  1. Una persona disabile o veterano di guerra disabile è autorizzato a parcheggiare il proprio veicolo in un qualsiasi parcheggio a pagamento senza essere tenuto al pagamento del parchimetro.

  2. Al disabile o veterano di guerra disabile è consentito parcheggiare il proprio veicolo nei parcheggi riservati al loro status, purché regolarmente registrati e in possesso dei dovuti permessi.

  3. Chiunque si finge, parcheggia o occupa, anche temporaneamente, una qualsiasi area riservata al parcheggio dei disabili è colpevole ai sensi di questa sezione di codice e punito, oltre che con la sanzione pecuniaria, col sequestro del mezzo.

Pena. La violazione del codice penale (9)28 è un Infrazione di classe E e prevede una multa da MXN 9000 a MXN 13000.

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