SEZIONE (9)05. Obbligo di Segnalazione Incidenti (OSI): Danni Materiali

  1. Il conducente di un veicolo che sia in un qualsiasi modo coinvolto in un incidente derivante dalla circolazione del proprio veicolo e che abbia causato danni materiali deve denunciare l’incidente al più presto possibile presso al distaccamento di polizia locale più vicino.

Eccezione: un incidente che si verifica entro i confini di una proprietà privata e che coinvolge unicamente i beni del conducente, senza però causare lesioni o morte.

  1. Ogni conducente coinvolto nell’incidente, fatta eccezione per coloro resi impossibilitati nel farlo dallo stesso, deve scambiare con qualsiasi altro conducente o proprietario coinvolto nell’incidente e presente sul luogo tutte le seguenti informazioni:

  • Il nome del conducente

  • indirizzo di residenza attuale

  • numero di patente di guida

  • numero identificativo del veicolo

  • indirizzo di residenza dell’intestatario del veicolo.

Pena. La violazione del codice penale (9)05 è un Crimine di classe C e prevede una multa da MXN 30000 a MXN 40000.

Detenzione:

(IV) Crimini di classe C

Notes: La violazione della seguente sezione di codice, oltre che alla sanzione pecuniaria, comporta la sospensione della patente di guida per 1 giorno.

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