SEZIONE (9)00. Sospensione delle Patenti
Chiunque incorre in almeno 3 “infrazioni stradale” in un periodo non superiore a due giorni sarà etichettato come un guidatore negligente e, di conseguenza, avrà la propria patente di guida sospesa per un totale di 1 giorno.
Chiunque, alla guida di un veicolo, fallisce o si rifiuta di acconsentire a un test antidroga o per determinare la concentrazione di alcool nel sangue, avrà la propria patente di guida sospesa per un totale di 3 giorni secondo le leggi del consenso implicito dello Stato di Grand Senora e questa sezione di codice.
Chiunque non provveda al pagamento delle multe, secondo questa sezione di codice, da più di 7 giorni dalla data di rilascio della sanzione o non si presenta tempestivamente davanti alla corte quando richiesto e comunicato dalla stessa per infrazioni legate al codice della strada, può essere soggetto alla sospensione temporanea della propria patente fino al pagamento delle multe e/o della comparizione in tribunale.
Sarà responsabilità di chiunque abbia la patente di guida sospesa contattare il DOJ o presentarsi al più vicino distaccamento di polizia, dopo la fine del periodo di sospensione, per riottenere il ripristino della patente di guida.
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