SEZIONE (9)23. Ostruzione della Visibilità

  1. Qualsiasi conducente di un qualsiasi veicolo su strada non può: ⦁ Indossare un casco o maschera durante la guida su strada, fatta eccezione per: biciclette, ciclomotori, motocicli o quadricicli; forze dell’ordine, servizi di emergenza e forze armate se correlato ai loro doveri.

  2. Posizionare, applicare o far sporgere adesivi o oggetti sul/dal parabrezza, lunotto o finestrini, o cofano, del proprio veicolo in modo tale da ostruire irragionevolmente la piena visuale del conducente della strada e dell’area circostante.

Pena. La violazione del codice penale (9)23 è un Infrazione di classe E e prevede una multa da MXN 3000 a MXN 6000.

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