SEZIONE (2)12. Richiesta di identificazione/documenti

  1. Chiunque guida un veicolo ha l’obbligo di fornire la propria patente di guida a seguito di un fermo al fine di verificarne il possesso e la validità. Nessun passeggero ha l’obbligo di fare altrettanto, a meno che non stesse guidando il veicolo al momento dell’infrazione stessa.

  2. Chiunque non guida un veicolo e viene fermato da un ufficiale di pace, non ha alcun obbligo legale di fornire le proprie generalità. Solamente quando in stato di arresto tale obbligo insorge.

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