SEZIONE (2)07. Politica sulle Armi
In accordo con l' Art. 10 della Costituzione degli Stati Uniti del Messico, ogni cittadino messicano è autorizzato al possesso ed alla detenzione di armi da fuoco nella propria abitazione o domicilio, a scopo di difesa personale, con l' eccezione delle armi classificate ad uso militare (limitandosi, dunque, alle sole pistole semiautomatiche camerate in calibro 9x19 mm)
E' proibita la detenzione e l' impiego di armi da fuoco al di fuori del perimetro costituito dalla propria abitazione/domicilio (per cui vd. (8)01. Detenzione ed uso all' aperto di Arma da Fuoco)
E' permessa la detenzione e l' impiego di armi da fuoco d' ordinanza all' aperto a tutti gli Ufficiali di Pace in servizio attivo, in o fuori servizio, per gli scopi derivanti da ragioni di servizio.
E' permessa la detenzione e l' impiego di armi da fuoco personali all' aperto a tutti gli Ufficiali di Pace in congedo, transitorio o permanente, in possesso di apposito permesso di porto rilasciato dal Capo della Policia Estatal de Grand Senora.
Il permesso di porto di cui al punto 4. si limita alle sole pistole camerate in cal. 9x19 mm.
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