SEZIONE (3)06. Stalking

  1. Chiunque intenzionalmente e maliziosamente segue o molesta un’altra persona che ha reso nota in precedenza la propria volontà e, pertanto, non acconsente a tale seguito o molestie è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.

  2. Chiunque le cui ripetute e indesiderate azioni inducono un’altra persona a temere ragionevolmente per la propria sicurezza o per la sicurezza dei propri amici, familiari o conoscenti è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.

  3. Chiunque viola un’ordinanza restrittiva ufficiale, già precedentemente emessa da un tribunale per simili motivi, è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.

Pena. La violazione del codice penale (3)06 è un Crimine di classe B e prevede una multa a discrezione della Corte.

Detenzione:

(III) Crimini di classe B

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