SEZIONE (3)06. Stalking
Chiunque intenzionalmente e maliziosamente segue o molesta un’altra persona che ha reso nota in precedenza la propria volontà e, pertanto, non acconsente a tale seguito o molestie è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.
Chiunque le cui ripetute e indesiderate azioni inducono un’altra persona a temere ragionevolmente per la propria sicurezza o per la sicurezza dei propri amici, familiari o conoscenti è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.
Chiunque viola un’ordinanza restrittiva ufficiale, già precedentemente emessa da un tribunale per simili motivi, è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.
Pena. La violazione del codice penale (3)06 è un Crimine di classe B e prevede una multa a discrezione della Corte.
Detenzione:
(III) Crimini di classe BLast updated