SEZIONE (3)04. Aggressione Sessuale

  1. Chiunque, mediante una qualsiasi forma di congiunzione carnale volontaria come toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti, anche sopra i vestiti, entra in contatto con taluno, senza aver prima ricevuto pieno ed espresso consenso da parte di quest’ultimo, è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.

  2. Chiunque provoca un contatto fisico involontario, simile a un'aggressione, ma con lo scopo di eccitare la propria voluttà e quindi finalizzato al proprio eccitamento o soddisfacimento dell’istinto sessuale, è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.

Pena. La violazione del codice penale (3)04 è un Crimine di classe B e prevede una multa da MXN 70000 a MXN 100000.

Detenzione:

(III) Crimini di classe B

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