SEZIONE (3)03. Favoreggiamento della Prostituzione

  1. Chiunque consapevolmente riceve introiti dai guadagni di qualcuno impegnato in offrire prestazioni sessuali sotto un corrispettivo compenso è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.

  2. Chiunque costringe o incoraggia l’altrui persona a commettere o a continuare a commettere atti di prostituzione è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.

  3. Chiunque si impegna nel sollecitare o adescare utenza per qualcuno impegnato in atti di prostituzione, e facendo ciò provi a ricevere o riceva profitto da tale atto, è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.

Pena. La violazione del codice penale (3)03 è un Crimine di classe C e prevede una multa da MXN 30000 fino ai possibili guadagni.

Detenzione:

(IV) Crimini di classe C

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