SEZIONE (4)07. Ricorso per Infrazioni Stradali
Il guidatore, che a seguito di una qualsiasi infrazione del codice della strada, viene punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, può far ricorso come segue:
Al Procuratore (entro 14 giorni dal ricevimento del verbale, notificando però alla SdJ la sua intenzione prima dello scadere dei 7 giorni per il pagamento)
Al Giudice di Pace (Entro i 7 giorni dal ricevimento del verbale e dunque nel limite del suo pagamento).
Tale attività non richiede necessariamente l’assistenza di un avvocato (anche se consigliata) e, di conseguenza, può essere portata avanti autonomamente dalla parte.
La presentazione del ricorso, sia al giudice che alla procura, sospendono i termini di pagamento della multa.
Al ricorso si possono portare:
Testimoni
Fotografie del luogo
Riferimenti normativi in base ai quali si ritiene illegittima la multa.
Eventuali certificati, denunce, scontrini, ricevute etc...
Sentenza:
Dichiara il ricorso respinto: Il giudice di pace o il procuratore, oltre a confermare la sanzione, metterà a carico della parte soccombente le spese procedimentali. Ogni sanzione sarà di conseguenza aumentata del 25%;
Dichiara il ricorso accolto: Il giudice di pace o il procuratore, oltre ad annullare il verbale, rende nulle eventuali sanzioni accessorie (Sequestro del mezzo, sospensione della patente etc..)
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