SEZIONE (4)01. Testimoni

E’ procedura standard che ogni testimone chiamato sia esaminato e contro esaminato.

Dopo che un testimone ha testimoniato, la corte, su mozione della controparte, può ordinare al rappresentante dell’accusato di produrre ogni affermazione del testimone in loro possesso e che sia correlata alla testimonianza.

Disubbidire a tale ordine, o l’incapacità nel produrre la testimonianza verbale in forma scritta, costituisce l’annullamento della testimonianza stessa.

Affermazione: Ogni documento o affermazione scritta fatta e firmata dal testimone; o ogni dettato o resoconto di affermazioni orali contenute in registrazioni o trascritte da registrazioni, rientrano in tutte quelle affermazione che, su mozione, devono essere consegnate quando richiesto dalla corte alla controparte.

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