SEZIONE (4)04. Sentenza

A seguito dell’acquisizione di un verdetto, la corte deve procedere nei seguenti modi:

  • In caso di verdetto di non colpevolezza: assolvere l’accusato e procedere con la chiusura del procedimento.

  • In caso di verdetto di colpevolezza: la corte può decidere se accogliere il verdetto o respingerlo.

Se accolto: aggiudicare una pena appropriata per l’emanazione della sentenza; su mozione di una delle parti, può ordinare di consegnare una relazione riguardo i fattori di variazione della sentenza applicabili al caso, così da influenzare la sentenza stessa. ⦁

Se respinto: motivare le ragioni del rovesciamento di sentenza e ordinare l’annullamento del processo, o la formazione di una nuova giuria, o prosciogliere il caso e rimandare in appello.

Valutazione della pena: Nel valutare quale pena sia appropriata, il giudice deve garantire a tutte le parti l’opportunità di introdurre prove rilevanti all’aggiudicazione della pena e di esporre il proprio argomento sulla pena appropriata da aggiudicare. La pena capitale può essere applicata solo in un caso che prevede da codice la pena capitale.

Reclusione e sanzioni: Nell’assegnare eventuali reclusioni o sanzioni, il giudice deve valutare gli elementi forniti e tenere conto delle clausole di variazione della sentenza. Nel far ciò il giudice deve determinare:

  • il periodo e il metodo di reclusione appropriato;

  • Se ci sono i presupposti per la libertà condizionale;

  • Se sono applicabili sanzioni.

A seconda del caso, specie se privo di precedenti a livello federale o statale, dopo essersi confrontato con altri suoi pari, il giudice può decidere se vi sono le circostanze per determinare una pena alternativa da quella normalmente descritta dal codice penale o la sospensione della stessa.

Risarcimento alle vittime: Sempre valutando quanto fornito, il giudice deve determinare se ci sono prove chiare e sufficienti per imporre un risarcimento alla parte lesa. Il giudice può sempre rimandare tale istanza alla giurisdizione civile.

Ordini Restrittivi: Su mozione dell’accusa o di una vittima, se necessario per salvaguardare la sicurezza della stessa o il suo quieto vivere, il giudice può decidere se applicare eventuali ordini restrittivi.

Confische: La corte può ordinare la confisca di un bene solo se disposto dal provvedimento o coinvolto nell’esecuzione di un crimine.

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