⦁ TITOLO VII. PRINCIPI E DIRITTI DEGLI AVVOCATI

PRINCIPI E DIRITTI DEGLI AVVOCATI

All'interno di questo documento vengono descritti i principi e diritti fondamentali riconosciuti nello stato di Gran Senora a chiunque esercita la professione forense.

Questi diritti e principi sono validi fintanto che uno è riconosciuto dallo stato in quanto avvocato, e pertanto regolarmente iscritto all’albo.

  1. Gli avvocati devono mantenere in ogni momento l'onore e la dignità della loro professione come agenti essenziali dell'amministrazione della giustizia.

  2. I doveri degli avvocati nei confronti dei propri clienti comprendono:

  • Consigliare i clienti sui loro diritti e obblighi legali e sul funzionamento del sistema legale nella misura in cui è rilevante per i diritti e gli obblighi legali dei clienti;

  • Assistere i clienti in ogni modo appropriato e intraprendere azioni legali per proteggere i loro interessi;

  • Assistere i clienti dinanzi a corti, tribunali o autorità amministrative, ove appropriato.

  1. Gli avvocati sono sempre tenuti a rispettare lealmente gli interessi dei loro clienti.

  2. I governi devono garantire che gli avvocati:

  • siano in grado di svolgere tutte le loro funzioni professionali senza intimidazioni, ostacoli, molestie o interferenze improprie provenienti da qualunque ente, statale o non;

  • siano in grado di viaggiare e di consultare liberamente i propri clienti sia nel proprio paese che all'estero;

  • non dovranno subire, o essere minacciati di, procedimenti giudiziari o sanzioni amministrative, economiche o di altro tipo per qualsiasi azione intrapresa in conformità con i doveri, gli standard e l’etica professionale riconosciuti.

  1. Qualora la sicurezza degli avvocati sia minacciata a causa dell'esercizio delle loro funzioni, essi devono essere adeguatamente tutelati dalle autorità competenti. Se gli avvocati dovessero essere minacciati dalle autorità stesse si procederà ad informare il procuratore della condotta delle stesse.

  2. Gli avvocati non devono essere discriminati in base ai loro clienti o con le cause dei loro clienti a seguito dell'esercizio delle loro funzioni.

  3. Nessun tribunale o autorità amministrativa può rifiutarsi, tranne quando specificato dalla legge o in conformità con le esigenze dettate dalle circostanze, di riconoscere il diritto di un avvocato a comparire dinanzi ad esso per il suo cliente a meno che tale avvocato non sia stato interdetto conformemente al diritto e alla prassi nazionale e in conformità con questi principi.

  4. Gli avvocati godono dell'immunità civile e penale per le dichiarazioni pertinenti rese in buona fede in memorie scritte o orali o nelle loro comparizioni professionali davanti a una corte, tribunale o altra autorità legale o amministrativa.

  5. Gli avvocati, come gli altri cittadini, hanno diritto alla libertà di espressione, credo, associazione e riunione. In particolare, hanno il diritto di partecipare alla discussione pubblica su questioni riguardanti la legge, l'amministrazione della giustizia e la promozione e tutela dei diritti umani e di aderire o costituire organizzazioni locali, nazionali o internazionali e di partecipare alle loro riunioni, senza subire restrizioni professionali a causa della loro azione legale o della loro appartenenza a un'organizzazione legale. Nell'esercizio di tali diritti, gli avvocati devono sempre comportarsi in conformità con la legge e con gli standard e l'etica riconosciuti della professione legale.

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