⦁ TITOLO II. DOTTRINA SUI TERRORISTI

DOTTRINA SUI TERRORISTI

La dottrina sui terroristi afferma che: qualsiasi persona legalmente etichettata come terrorista, o qualsiasi persona che si associ a un gruppo etichettato come organizzazione terroristica, deve essere considerata un terrorista.

Ciò significa che, in circostanze ostili, le forze dell'ordine locali, i primi soccorritori e le agenzie federali NON DEVONO NEGOZIARE CON LORO. Inoltre, la dottrina afferma: “Se un agente delle forze dell'ordine locali, un primo soccorritore, un agente federale o un cittadino incontra un terrorista, deve emettere un solo comando affinché il suddetto terrorista obbedisca.

Se il terrorista non obbedisce, l'individuo o gli individui che si trovano sulla scena, possono esercitare diversi livelli di forza, fino a un livello considerato letale, se lo ritengono opportuno. Non hanno bisogno di avere una minaccia tradizionale presente a se stessi, come ad esempio un'arma puntata contro di loro. Infatti, la sola l'incapacità dei terroristi di obbedire, dopo un comando formale, è abbastanza da autorizzare l’impiego della forza anche letale.

Le azioni individuali, che neutralizzano detto terrorista, saranno ritenute eroiche e riceveranno la Medaglia al Valore, per concessione del Governatore dello Stato o del Sindaco del distretto. I funzionari delle forze dell'ordine, i primi soccorritori, gli agenti federali e i cittadini non violeranno alcuna legge se dovessero sparare a un terrorista, a cui hanno però dato l'ordine di obbedire.

Se detto terrorista sarà ferito a morte, chi ha sparato non sarà arrestato, né accusato di alcun reato di omicidio o omicidio colposo.

Se un funzionario delle forze dell'ordine, un agente federale, un primo soccorritore o un cittadino spara a un terrorista, senza prima dare l'ordine di obbedire, può essere accusato di omicidio o omicidio colposo, a seconda dei risultati di un'indagine.