SEZIONE (4)03. Falsificazione di informazioni a Dipendente Governativo

  1. Chiunque fornisce false informazioni o dettagli a un ufficiale di pace nel corso di un’indagine penale o di una detenzione legale è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.

  2. Chiunque fornisce, consapevolmente, dati inesatti o falsi a un dipendente governativo che indaga in qualche veste ufficiale è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.

  3. Chiunque denunci a un qualsiasi ufficiale di pace che un crimine, che egli sa essere inesistente, falso nella narrazione in parte o in toto, è stato commesso è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.

Pena. La violazione del codice penale (4)03 è un Crimine di classe C e prevede una multa da MXN 30000 a MXN 60000.

Detenzione:

(IV) Crimini di classe C

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