SEZIONE (2)13. Falsificazione/Frode
Chiunque, consapevolmente, crea, altera o usa un documento con l’intento di defraudare o raggirare taluno è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.
Chiunque, consapevolmente, firma un documento o contratto per conto di altri, sia questo per via digitale o cartacea, senza previo consenso della persona per la quale stanno firmando, è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.
Chiunque, intenzionalmente, travisa la veridicità di un dato di fatto -sia ciò mediante parole o condotte, con accuse false o fuorvianti, o celando ciò che avrebbe dovuto essere rivelato- in modo che tale dato di fatto agisca su taluno a suo svantaggio, è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.
Pena. La violazione del codice penale (2)13 è un Crimine di classe A e una multa a discrezione della Corte.
Detenzione:
(II) Crimini di classe ALast updated