SEZIONE (2)09. Furto di Veicolo

  1. Chiunque sottrae illegalmente qualunque veicolo a motore, indifferentemente dal suo valore, è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.

Pena. La violazione del codice penale (2)09 è un Crimine di classe C e prevede una multa a discrezione della Corte.

Detenzione:

(IV) Crimini di classe C

Notes: Questa sezione di codice non può essere sommata a scasso, furto o violazione di veicolo.

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