SEZIONE (1)10. Condotta della Vittima

  1. Se l’accusato dimostra che la cattiva condotta della vittima ha contribuito significativamente nel provocare il crimine, è possibile una variazione in diminuzione della pena per riflettere la natura e le circostanze che hanno portato al suo compimento. Nel decidere quale riduzione applicare, la corte deve considerare:

  • La forza della vittima, o altre caratteristiche fisiche, in comparazione con quella dell’accusato.

  • La determinazione della vittima e ogni sforzo dell’accusato nel dissuaderla dalla sua condotta.

  • Il pericolo ragionevolmente percepito dall’accusato, inclusa la reputazione violenta della vittima.

  • Ogni altra rilevante condotta della vittima che sostanzialmente ha contribuito al pericolo.

  • La proporzionalità e ragionevolezza della risposta dell’accusato alla provocazione della vittima.

Notes: Per i crimini di natura sessuale, la condotta della vittima è solitamente irrilevante nel giudicare la colpevolezza e attribuire la pena.

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