SEZIONE (1)10. Condotta della Vittima
Se l’accusato dimostra che la cattiva condotta della vittima ha contribuito significativamente nel provocare il crimine, è possibile una variazione in diminuzione della pena per riflettere la natura e le circostanze che hanno portato al suo compimento. Nel decidere quale riduzione applicare, la corte deve considerare:
La forza della vittima, o altre caratteristiche fisiche, in comparazione con quella dell’accusato.
La determinazione della vittima e ogni sforzo dell’accusato nel dissuaderla dalla sua condotta.
Il pericolo ragionevolmente percepito dall’accusato, inclusa la reputazione violenta della vittima.
Ogni altra rilevante condotta della vittima che sostanzialmente ha contribuito al pericolo.
La proporzionalità e ragionevolezza della risposta dell’accusato alla provocazione della vittima.
Notes: Per i crimini di natura sessuale, la condotta della vittima è solitamente irrilevante nel giudicare la colpevolezza e attribuire la pena.
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