SEZIONE (1)05. Coercizione

  1. Non si può ritenere che colui che commette un qualsiasi reato in risposta a minacce immediate di morte da parte di un terzo e lo faccia per negare tali minacce abbia avuto il necessario intento criminale per essere ritenuto responsabile di un reato.

  2. L’unica eccezione sono reati gravi contro la persona, come la tortura, l’omicidio e il tentato omicidio, poichè non è giustificabile togliere o danneggiare gravemente la vita altrui se non in un attimo di legittima difesa.